Descrizione
Tipologia di documento
ATTENZIONE
Le due modalità di ricorso Prefetto - Giudice di Pace sono ALTERNATIVE,
ovvero la proposizione dell'una esclude l'ammissibilità dell'altra.
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RICORSO al PREFETTO
Ai sensi dell'art. 203 C.d.S. il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 (il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria), nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione.
Il ricorso può essere presentato alternativamente:
- Al Comando di Polizia Locale che ha accertato la violazione;
- Direttamente alla Prefettura competente per territorio.
- inviato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC intestata al ricorrente, agli organi prima citati (per il Comando a plaltovi@pec.altovicentino.it o per la Prefettura di Vicenza a protocollo.prefvi@pec.interno.it).
Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale del ricorrente (con la richiesta di audizione, però, si sospenderanno i termini per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione, da parte della Prefettura).
La presentazione di detto ricorso sospende automaticamente l'esecutorietà del verbale di violazione impugnato (obbligo di pagamento e sanzioni accessorie).
E' importante conservare la ricevuta della raccomandata con cui è stato inviato il ricorso. Il Prefetto può decidere il ricorso entro un termine complessivo di 180 giorni dalla spedizione (o presentazione) del ricorso all'organo accertatore, oppure 210 giorni se il ricorso venne spedito dal ricorrente direttamente alla Prefettura competente. Dopo tale termine, il ricorso ammissibile che non sia stato rigettato si intende accolto, perciò non dovrà essere pagata alcuna sanzione pecuniaria, e non verranno detratti punti dalla patente. Se invece, entro il termine anzidetto, il ricorso viene rigettato, l'organo accertatore provvederà a notificare l'ordinanza di rigetto e di ingiunzione di pagamento agli interessati, entro 150 giorni dalla data di emissione di tale decreto.
L'ordinanza ingiunzione che definisce il procedimento del ricorso al Prefetto è impugnabile nei modi e nei tempi sotto indicati, con ricorso al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.
Per quanto riguarda la Prefettura di Vicenza, lo stato della pratica può essere controllato direttamente dal ricorrente sul sito sana.interno.it (alla voce “SAN.A. – per il cittadino”).