Modello ricorso al Giudice di Pace

Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa - Ai sensi dell’art. 204bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, riformato dall’art. 7 D.lgs. 150/2011)

Data di pubblicazione: Mercoledì, 30 Marzo 2022

Descrizione

Tipologia di documento
Modulistica

ATTENZIONE

Le due modalità di ricorso Prefetto - Giudice di Pace sono ALTERNATIVE,
ovvero la proposizione dell'una esclude l'ammissibilità dell'altra.

RICORSO al GIUDICE di PACE
Ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S. (riformato dall'art. 7 D.lgs.150/2011) il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 (il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria), nel termine di 30 (trenta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale (60 giorni, se il ricorrente risiede all'estero), qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, possono proporre ricorso al Giudice di Pace competente per territorio, del luogo dove è stata commessa la violazione. Nel verbale di violazione è indicato il Giudice di Pace dove ove proporre ricorso. Se il ricorso viene proposto presso il Giudice di Pace incompetente per territorio o materia o oltre il termine previsto, lo stesso è inammissibile.

Il ricorso, nei termini suindicati, può essere:

  1. Depositato presso la Cancelleria Civile del Giudice di Pace competente per territorio.
  2. Inviato tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno al Giudice di Pace competente per territorio.
  3. E' inoltre possibile utilizzare una maschera di compilazione messa a disposizione, con relative istruzioni dettagliate dal seguente link del Ministero della Giustizia: https://gdp.giustizia.it/index.php?menu=guida&pagina=guida

Non è ammesso l'invio a mezzo PEC.

Per conoscere il numero di copie da depositare e gli ulteriori adempimenti necessari al deposito, è opportuno contattare la cancelleria civile del Giudice di Pace competente (cliccando sui due giudici sopra indicati, si accederà ai rispettivi contatti).

All'atto del deposito o invio, il ricorrente deve obbligatoriamente versare il contributo unificato, utilizzando il pagamento a mezzo PagoPA (https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp), con ricevuta da allegare al ricorso. L'importo varia a seconda del valore della causa (ammontare della sanzione pecuniaria di cui al verbale di violazione impugnato, da un minimo di Euro 43,00 ad Euro 273,00).

Per avvalersi di questo mezzo di impugnazione, non c'è l'obbligo di difesa tecnica (avvocato), ma il ricorrente se si costituisce in proprio deve informarsi sulla fissazione delle udienze e su tutti gli adempimenti che detto mezzo comporta. Dovrà inoltre presentarsi ad ogni udienza, pena la convalida del verbale e/o la cancellazione della causa dal ruolo.

Collegandosi ai seguenti link si può controllare lo stato del procedimento, inserendo il numero di ruolo generale assegnato al momento dell'iscrizione a ruolo:
Giudice di Pace di Vicenza
Giudice di Pace di Bassano del Grappa

Ricorso per violazioni a norme regolamentari comunali o leggi nazionali (non codice della strada)

Ai sensi dell'art. 18 legge 689/1981, i verbali di violazione di norme di regolamenti comunali sono contestabili attraverso scritti difensivi da presentarsi al Sindaco del Comune dove è stata accertata la violazione. Allo stesso modo per la violazione di norme nazionali, che comportano una sanzione amministrativa, possono essere presentati scritti difensivi al Prefetto competente per territorio.

Gli scritti difensivi vanno presentati entro 30 (TRENTA) giorni dalla notificazione o contestazione del verbale di violazione (multa).

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Per informazioni di carattere amministrativo.

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Ulteriori informazioni

Ultima modifica:Sabato, 15 Marzo 2025