Richiesta di pagamento rateale

Richiesta di pagamento rateale sanzioni pecuniarie per violazioni del Codice della Strada ai sensi art. 202 bis del D.Lgs 285/92.

Data di pubblicazione: Mercoledì, 30 Marzo 2022

Descrizione

Tipologia di documento
Modulistica

RATEIZZAZIONE del PAGAMENTO delle SANZIONI
CODICE della STRADA
è permesso il pagamento rateizzato dei verbali con importi elevati a persone in difficoltà economiche.

E' possibile accogliere le richieste di rateizzazione solo per verbali al Codice della Strada (Art. 202 bis) che soddisfino le seguenti condizioni:

  1. il soggetto tenuto al pagamento (trasgressore o l’obbligato in solido) deve essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.
    Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
    Al fine della richiesta si può presentare anche ISEE o auto-dichiarazione del reddito.
  2. L'importo di ogni singolo verbale deve essere superiore a euro 200,00.

Ai sensi dell'art. 202, comma 5, la presentazione dell'istanza implica rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'art. 204 bis.

La ripartizione del pagamento fino ad un massimo di:

  • dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000
  • ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000
  • sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 21, comma I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 203, comma 3, del codice della strada, in forza del quale il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. In questo caso, l'interessato sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata mensile per la quale non sia stato effettuato il pagamento. In caso di mancato pagamento, tramite iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale, si procede alla riscossione forzata della somma dovuta.  In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata nel verbale deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione della comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto della stessa. La procedura sopra descritta si applica anche alle rateazioni delle sanzioni ingiunte con ordinanze emesse a seguito delle violazioni al codice della strada.

Per richiedere la rateizzazione di un verbale contattare l’Ufficio Verbali del Consorzio chiamando il n. 0445/690134.
Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di pagamento rateale.           
Decorso il suddetto termine di novanta giorni, l'istanza si intende respinta.

RATEIZZAZIONE del PAGAMENTO delle SANZIONI

AMMINISTRATIVE DEPENALIZZATE

E ALTRE VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA

L'art. 26 della legge 24/11/1981, n. 689 prevede la possibilità di ottenere il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicate con l’adozione dell’ordinanza ingiunzione, in rate mensili da tre a trenta.
Può avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento rateale chi si trovi in condizioni economiche disagiate.
La richiesta di pagamento rateale (vedi modello fac simile istanza pagamento rateale) va presentata al Comando a mano, oppure a mezzo posta raccomandata, o con PEC.
La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione.
L’interessato dovrà dichiarare il reddito imponibile, sia proprio che di ciascun componente il nucleo familiare, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultante dall’ultima dichiarazione.
In qualsiasi momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine indicato nell’ordinanza di rateizzazione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
Il mancato pagamento della sanzione comporta la sua riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo esattoriale del relativo credito erariale.

01 RICHIESTA RATEIZZAZIONE (File pdf 107,75 kB)
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Ultima modifica:Venerdì, 29 Agosto 2025