Obbligo degli pneumatici invernali o catene a bordo.

Dal 15 novembre fino al 15 aprile vige l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo lungo le strade con gli appositi cartelli, va osservato anche se non c’è neve.

Data di pubblicazione: Giovedì, 23 Novembre 2023

Immagine: neve_cartelli-neve

Si tratta di un’operazione da effettuare per aumentare la sicurezza della circolazione stradale, resa obbligatoria dal Codice della strada che demanda agli enti proprietari e ai gestori delle strade di "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio".

Questo perché, in caso di nevicate o di ghiaccio, non ci si deve affidare alle proprie capacità di guida, che da sole non sono sufficienti per viaggiare in sicurezza sulle strade rese scivolose dagli eventi atmosferici. L’obbligo di avere a bordo catene o pneumatici invernali è anche indicato lungo le strade da appositi cartelli che mostrano le tratte interessate; inoltre, l’obbligo va osservato anche se non c’è neve. 

Secondo il Codice della strada sono gli pneumatici invernali, le catene da neve e gli pneumatici chiodati. L'utilizzo di pneumatici chiodati, ammesso in Italia limitatamente ai veicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, è sottoposto a condizioni che ne rendono l'impiego poco consigliato.

Gli pneumatici da neve (detti anche invernali o termici), considerati dispositivi da utilizzare in alternativa alle catene da neve ai fini del Codice della strada, sono contraddistinti da apposita sigla del tipo M+S o MS o M-S o M&S e da determinati simboli della categoria di velocità. Per tutte le altre tipologie di pneumatici è necessario dotarsi di catene a bordo.

Quali sono le conseguenze se non si rispettano tali obblighi?

Circolare con un veicolo senza osservare l’obbligo imposto di tenere montati (o avere a bordo) mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, comporta una sanzione pecuniaria. Non sono previste sanzioni accessorie ma è intimato al conducente di non proseguire il viaggio se prima non si dota dei predetti dispositivi.

CDS art. 7 c. 1 a) e c. 14 (centro abitato)

CDS art. 6 c. 4 e) e c. 14 (fuori centro abitato)

L’obbligo è stabilito dall’ente proprietario della strada e reso noto mediante apposito cartello.  

Per mettersi in regola ed evitare le sanzioni, rispettando gli obblighi di legge, esistono, quindi, due soluzioni in inverno: avere a bordo le catene da neve o effettuare sull’auto il cambio gomme invernali.

Sono gli enti che gestiscono le strade a definire gli obblighi locali per garantire la sicurezza nella guida in inverno, tenendo conto delle condizioni climatiche del territorio e delle caratteristiche di strade e autostrade di loro competenza. Ad esempio, in alcune aree l’obbligo non viene applicato, come succede in diverse zone del Sud Italia. Al contrario, in alcune zone montane e nel Nord Italia le date possono essere modificate. In queste circostanze gli enti possono anticipare l’obbligo delle gomme invernali o degli accessori per la guida in inverno.

Fonte: Polizia di Stato 

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Ultima modifica:Giovedì, 31 Ottobre 2024